Economia

Milano, saldi invernali: c’è la data d’inizio

Ufficializzata la data d'inizio dei saldi invernali a Milano e in tutta la Lombardia. I dettagli

Saldi invernali a Milano - Foto Ansa repertorio

Saldi invernali a Milano: manca poco. 

Nei giorni scorsi, infatti, la regione Lombardia ha pubblicato sul proprio sito il giorno ufficiale d’inizio degli sconti invernali, tanto attesi dai cittadini. 

Da quella data, negozi, centri commerciali e piccoli store - sempre stando attendi alle leggi stabilite proprio dal Pirellone - potranno mettere in vendita la loro merce a prezzi scontati, permettendo ai clienti di fare affari. 

I saldi, oltre che dai cittadini, sono attesi anche dai piccoli negozi che, di fatto, hanno dovuto rinunciare al Black Friday del 25 novembre scorso - il giorno con gli sconti folli - proprio per via della legge regionale sui saldi. 

Il Pirellone, infatti, vieta ai negozianti di applicare sconti dal 25 novembre al 31 dicembre - sì, proprio dal 25 novembre - su qualunque capo andrà poi in saldo. Le grosse catene a Milano hanno preferito correre il rischio della multa - un migliaio di euro - mentre i piccolo negozi hanno scelto di evitare il Black Friday per non incorrere una sanzione che per loro sarebbe stata salata. 

Ma, dall’inizio dei saldi, le offerte saranno “libere” per tutti. 

ECCO LA DATA DI INIZIO DEI SALDI INVERNALI A MILANO

A decidere la data di inizio dei saldi invernali a Milano è la deliberazione della Giunta Regionale 2667/2011, che stabilisce - all’articolo 115 della legge regionale 2 febbraio 2010, numero 6 - che i “saldi invernali” iniziano “il primo giorno feriale antecedente l’Epifania”. 

Nel 2017, quindi, la data d’inizio dei saldi invernali a Milano sarà giovedì 5 gennaio

Da quel momento i saldi dureranno sessanta giorni. 

LE REGOLE PER I SALDI STABILITE DALLA REGIONE

I saldi invernali, ricorda la stessa Regione, hanno delle regole che i proprietari dei locali dovranno rispettare. “I commercianti - sottolinea il Pirellone - hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso”. 

E ancora: “L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie, sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto”. 

“I prodotti in saldo - evidenzia ancora la Regione - devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale e se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli”. 


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